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Diagnosi energetica obbligatoria 2019: 8 domande e risposte

08/02/2019 da Endress+Hauser, pubblicato in Soluzioni Energy

Diagnosi energetica obbligatoria 2019: 8 domande e risposte

Posted by Endress+Hauser on 08/02/2019

Come tutti gli Energy Manager già sanno, si avvicina un'importante scadenza: entro il 5 dicembre 2019, infatti, è prevista la redazione di un nuovo report sui dati raccolti nel 2018 in merito ai consumi energetici aziendali, al fine di ottemperare al Decreto Legislativo 102/2014. Quali sono gli aspetti più importanti da conoscere in merito all'analisi energetica? Quali sono i soggetti obbligati e quali le tempistiche? 

In questo articolo abbiamo raccolto alcune delle domande più frequenti sull'Energy Management in merito alla diagnosi energetica industriale e abbiamo provato a fornire una risposta concreta a ciascuna. Vediamole insieme. 

 

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1. Quali sono i soggetti obbligati all'analisi energetica? Quali caratteristiche hanno?

Il Decreto Legislativo 102/2014, inerente alla diagnosi energetica obbligatoria, si rivolge a oltre 6.900 aziende italiane suddivise tra grandi aziende e aziende a forte consumo di energia comprese nella lista CSEA

Queste imprese sono individuate sulla base di requisiti specifici che tengono conto del numero di soggetti impiegati e di un duplice criterio finanziario, rappresentato dal fatturato annuo e dal totale dell’attivo patrimoniale. Tuttavia, l’elenco dei soggetti obbligati non è da considerarsi fisso, bensì dinamico: per tale motivo è consigliato consultare con regolarità la lista di cui sopra.

L'audit energetico obbligatorio è riservato ai soggetti che presentano le seguenti caratteristiche:

  • gande azienda, cioè un’impresa che occupa più di 250 persone e presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro o realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.
  • Azienda energivora, che dal 1° gennaio 2018 è considerata tale nel momento in cui i suoi consumi annuali di energia elettrica sono superiori o uguali a 1 GWh (1.000.000 kWh) e il rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata e fatturato è uguale o superiore al 3%.

Le aziende, energivore o di grandi dimensioni, che adottano sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o ISO 140001 sono esonerate dall'obbligo di diagnosi (solo se questo include un audit energetico conforme al DL 102/2014), tuttavia sono comunque tenute a comunicare all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) l’esito della diagnosi energetica condotta nell’ambito del sistema di gestione.

2. Il sito produttivo: come si individua l'oggetto dell'audit energetico obbligatorio?

L'oggetto dell'audit energetico obbligatorio è il sito produttivo, ovvero una località geograficamente definita presso cui è localizzata la produzione di un bene o l'erogazione di un servizio, e di conseguenza il consumo energetico. 

Nel caso specifico di aziende che, invece, dispongono di molteplici siti, è necessario effettuare la diagnosi su un numero di siti proporzionati e sufficientemente rappresentativi, per consentire il tracciamento di un quadro generale dei consumi fedele alle prestazioni energetiche globali dell’impresa e al fine di individuare le eventuali opportunità di miglioramento. Ai fini della diagnosi energetica, l’azienda deve elencare tutti i siti e indicare quelli sottoposti a diagnosi. 

3. Quali sono i soggetti che possono condurre una diagnosi energetica?

Da luglio 2016, le diagnosi energetiche devono essere eseguite da società di servizi energetici certificate UNI CEI 11352esperti in gestione dell'energia o auditor energetici certificati UNI CEI 11339.

4. Quali sono i requisiti minimi che la diagnosi energetica obbligatoria deve rispettare?

Per ottemperare all’obbligo è necessario definire la “struttura energetica aziendale” che, attraverso un percorso a livelli, consente alle aziende di restituire un quadro completo dei consumi energetici dell’impresa. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo è necessario:

  • acquisire i dati energetici dai contatori di stabilimento;
  • modernizzare la realtà aziendale attraverso gli inventari energetici;
  • calcolare gli indici di prestazione energetica globale e per ciascuna area;
  • confrontare i dati sopra ottenuti con quelli rappresentativi della media di mercato;
  • individuare gli interventi di efficientamento energetico volti a ridurre i fabbisogni energetici dell'azienda. 

5. Quale periodo bisogna considerare per la valutazione dei consumi energetici?

Ai fini dell’adempimento all’obbligo di diagnosi energetica, è necessario considerare l’anno solare precedente all’anno di obbligo per la valutazione dei consumi. Ad esempio, per la diagnosi energetica del 2019 si deve fare riferimento ai dati relativi ai consumi energetici del 2018.

6. Quali sono le tempistiche per l'esecuzione della diagnosi energetica obbligatoria?

A decorrere dalla prima diagnosi energetica, le diagnosi successive devono essere eseguite ogni 4 anni come prescritto dalla norma. Le imprese obbligate devono pertanto rispettare questa scadenza e trasmettere la diagnosi eseguita all’ENEA, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale.

7. Qual è la data ultima per eseguire la diagnosi o per inviare la documentazione ad ENEA?

Per non incorrere nelle sanzioni previste, la diagnosi energetica deve essere eseguita entro il 5 dicembre di ciascun anno d’obbligo. Pertanto, le imprese soggette all’obbligo sono tenute a trasmettere la diagnosi insieme alla documentazione richiesta entro e non oltre il 22 dicembre dell’anno dell’obbligo, per consentire a ENEA di effettuare i dovuti controlli sulle conformità delle diagnosi stesse alle prescrizioni del decreto.

8. Qual è l'entità della sanzione? In quali casi è prevista?

Per le imprese soggette all’obbligo che non eseguono per tempo la diagnosi energetica, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 Euro. Se la diagnosi svolta non è in conformità al Decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 Euro. Ovviamente, la sanzione pecuniaria non solleva l’azienda dall’obbligo di effettuare la diagnosi energetica.

Queste sono alcune delle domande più comuni in merito al Decreto Legge 102 e alla diagnosi energetica di quest’anno. Il tema richiede un’analisi dettagliata: per aiutare gli Energy Manager nell’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto, abbiamo scritto un approfondimento specifico su questa norma. Clicca sul bottone qui sotto e scopri come ottemperare agli obblighi normativi del DL 102!

 

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