Come tutti gli Energy Manager già sanno, si avvicina un'importante scadenza: entro il 5 dicembre 2019, infatti, è prevista la redazione di un nuovo report sui dati raccolti nel 2018 in merito ai consumi energetici aziendali, al fine di ottemperare al Decreto Legislativo 102/2014. Quali sono gli aspetti più importanti da conoscere in merito all'analisi energetica? Quali sono i soggetti obbligati e quali le tempistiche?
In questo articolo abbiamo raccolto alcune delle domande più frequenti sull'Energy Management in merito alla diagnosi energetica industriale e abbiamo provato a fornire una risposta concreta a ciascuna. Vediamole insieme.
Il Decreto Legislativo 102/2014, inerente alla diagnosi energetica obbligatoria, si rivolge a oltre 6.900 aziende italiane suddivise tra grandi aziende e aziende a forte consumo di energia comprese nella lista CSEA.
Queste imprese sono individuate sulla base di requisiti specifici che tengono conto del numero di soggetti impiegati e di un duplice criterio finanziario, rappresentato dal fatturato annuo e dal totale dell’attivo patrimoniale. Tuttavia, l’elenco dei soggetti obbligati non è da considerarsi fisso, bensì dinamico: per tale motivo è consigliato consultare con regolarità la lista di cui sopra.
L'audit energetico obbligatorio è riservato ai soggetti che presentano le seguenti caratteristiche:
Le aziende, energivore o di grandi dimensioni, che adottano sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o ISO 140001 sono esonerate dall'obbligo di diagnosi (solo se questo include un audit energetico conforme al DL 102/2014), tuttavia sono comunque tenute a comunicare all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) l’esito della diagnosi energetica condotta nell’ambito del sistema di gestione.
L'oggetto dell'audit energetico obbligatorio è il sito produttivo, ovvero una località geograficamente definita presso cui è localizzata la produzione di un bene o l'erogazione di un servizio, e di conseguenza il consumo energetico.
Nel caso specifico di aziende che, invece, dispongono di molteplici siti, è necessario effettuare la diagnosi su un numero di siti proporzionati e sufficientemente rappresentativi, per consentire il tracciamento di un quadro generale dei consumi fedele alle prestazioni energetiche globali dell’impresa e al fine di individuare le eventuali opportunità di miglioramento. Ai fini della diagnosi energetica, l’azienda deve elencare tutti i siti e indicare quelli sottoposti a diagnosi.
Da luglio 2016, le diagnosi energetiche devono essere eseguite da società di servizi energetici certificate UNI CEI 11352, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici certificati UNI CEI 11339.
Per ottemperare all’obbligo è necessario definire la “struttura energetica aziendale” che, attraverso un percorso a livelli, consente alle aziende di restituire un quadro completo dei consumi energetici dell’impresa. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo è necessario:
Ai fini dell’adempimento all’obbligo di diagnosi energetica, è necessario considerare l’anno solare precedente all’anno di obbligo per la valutazione dei consumi. Ad esempio, per la diagnosi energetica del 2019 si deve fare riferimento ai dati relativi ai consumi energetici del 2018.
A decorrere dalla prima diagnosi energetica, le diagnosi successive devono essere eseguite ogni 4 anni come prescritto dalla norma. Le imprese obbligate devono pertanto rispettare questa scadenza e trasmettere la diagnosi eseguita all’ENEA, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale.
Per non incorrere nelle sanzioni previste, la diagnosi energetica deve essere eseguita entro il 5 dicembre di ciascun anno d’obbligo. Pertanto, le imprese soggette all’obbligo sono tenute a trasmettere la diagnosi insieme alla documentazione richiesta entro e non oltre il 22 dicembre dell’anno dell’obbligo, per consentire a ENEA di effettuare i dovuti controlli sulle conformità delle diagnosi stesse alle prescrizioni del decreto.
Per le imprese soggette all’obbligo che non eseguono per tempo la diagnosi energetica, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 Euro. Se la diagnosi svolta non è in conformità al Decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 Euro. Ovviamente, la sanzione pecuniaria non solleva l’azienda dall’obbligo di effettuare la diagnosi energetica.
Queste sono alcune delle domande più comuni in merito al Decreto Legge 102 e alla diagnosi energetica di quest’anno. Il tema richiede un’analisi dettagliata: per aiutare gli Energy Manager nell’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto, abbiamo scritto un approfondimento specifico su questa norma. Clicca sul bottone qui sotto e scopri come ottemperare agli obblighi normativi del DL 102!
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