Il D. Lgs. 102 sulla diagnosi energetica obbligatoria contiene un importante aggiornamento: l’articolo 8 introduce un nuovo elemento per soddisfare la normativa. Di cosa si tratta? Chi è soggetto all’obbligo di diagnosi energetica e ogni quanti anni? In questo articolo indichiamo gli aggiornamenti normativi per il 2020.
- Diagnosi energetica aziende: chi deve farla nel 2020
- Obbligo audit energetico 2020: cosa cambia
- Diagnosi energetica obbligatoria: le sanzioni
Come previsto dai chiarimenti del MISE, la diagnosi energetica deve essere eseguita entro il 5 dicembre di ciascun anno d’obbligo (che decorre dal 2015): “le diagnosi successive alla prima dovranno essere eseguite decorsi 4 anni dall’esecuzione della precedente, al fine di rispettare l’intervallo massimo di 4 anni prescritto dalla norma”. Se la prima diagnosi obbligatoria è stata effettuata nel 2015, si è già adempiuto all’obbligo nel 2019.
Nel 2020, tuttavia, sono chiamate a soddisfare l’obbligo di diagnosi energetica tutte quelle imprese imprese entrate nell’elenco delle “energivore” di quest’anno, tutte le aziende che hanno raggiunto la dimensione di “grande impresa” negli ultimi due esercizi consecutivi (2018-2019) e tutte le grandi imprese o imprese energivore la cui ultima diagnosi energetica risale a quattro anni fa (cioè prima diagnosi effettuata nel 2012, a cui si è aggiunta la diagnosi obbligatoria nel 2016 e a cui si dovrà aggiungere quella per il 2020). Nei chiarimenti si legge ancora: “nel caso di diagnosi eseguita in seguito al ricevimento di verbale di accertamento relativo al mancato assolvimento dell’obbligo nell’anno n-esimo, le diagnosi successive ad essa dovranno essere eseguite entro 4 anni dal 5 dicembre dell’anno n-esimo stesso”.
Il 14 luglio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato – in via definitiva – il decreto n°75 che recepisce la direttiva 2018/2002/UE, il quale è entrato in vigore a partire dal 29 luglio. Quali sono i cambiamenti più importanti?
Rientrano nell’audit energetico obbligatorio le imprese energivore e le grandi imprese, così ridefinite:
“grande impresa: ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un’attività economica con più di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri e i principi stabiliti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003”.
All’articolo 8 del D. Lgs 102 - 2014 sono state apportate le seguenti modifiche:
Quindi, non sono più considerate esenti dall’obbligo di diagnosi energetica le imprese dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto atti non rilevati ai fini energetico.
Sempre all’articolo 8 del decreto, si legge questo aggiornamento: “le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, sono tenute ad eseguire le diagnosi energetiche, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva l’attuazione dell'intervento stesso”.
Anche per quanto riguarda le sanzioni ci sono stati degli aggiornamenti: il Ministero dello sviluppo economico, in caso di accertata violazione, oltre ad applicare la sanzione pecuniaria prevista dal decreto (da 4.000 a 40.000 euro in caso di mancata adesione all’obbligo, da 2.000 a 20.000 euro quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni), diffida il trasgressore a eseguire comunque la diagnosi entro il termine di novanta giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data della notificazione del verbale di accertamento. Decorso infruttuosamente il termine dei novanta giorni entro cui eseguire la diagnosi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
Inoltre, le imprese a forte consumo di energia che non attuano almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi o che, in alternativa, non adottano sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.
Lo ha dichiarato anche l’Unione Europea: il miglioramento dell'efficienza energetica lungo l'intera catena energetica andrà a beneficio dell'ambiente, migliorerà la qualità dell'aria e la salute pubblica, ridurrà le emissioni di gas a effetto serra, migliorerà la sicurezza energetica riducendo la dipendenza dall'importazione di energia da Paesi al di fuori dell'Unione, diminuirà i costi energetici a carico delle imprese e delle famiglie, concorrerà ad alleviare la povertà energetica e determinerà un aumento della competitività, dei posti di lavoro e dell'attività in tutti i settori dell’economia.
Hai bisogno di aiuto nell’adempiere alle diagnosi energetiche obbligatorie a o stai cercando un partner affidabile per attuare gli interventi di efficientamento individuati dall’audit energetico? Clicca sul pulsante qui sotto e parla con un nostro esperto!
Benvenuti sul portale digitale di Endress+Hauser: uno spazio in cui raccontiamo casi di studio, soluzioni, servizi e prodotti su misura per tutti i settori industriali. Ogni giorno potrete accedere a informazioni specifiche in merito a misure di livello radar, misure di analisi, soluzioni energy, servizi di taratura e approfondimenti dal mondo dell'automazione di processo.
Endress+Hauser Italia S.p.A
Una Società del Gruppo Endress+Hauser AG
Via Fratelli Di Dio, 7 20063 Cernusco s/N MI
Codice Fiscale e Partita IVA 01942780154
Tel. +39 02 92 192 1
Fax. +39 02 92 107 153
E-mail tiziana.perchiazzi@endress.com
Copyright © 2021 Endress+Hauser Management AG - Partita IVA 01942780154
Dati societari | Privacy Policy | Cookies | Condizioni di utilizzo